Cos'è una associazione ONLUS
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Definizione
Gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460, introducono
una nuova sigla: ONLUS "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
Sono considerate Onlus le associazioni, indipendentemente dalla loro forma
giuridica riconosciuta o meno, i comitati, le fondazioni, le società cooperative
di utilità sociale i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che
prevedano in maniera direttamente espressa lo svolgimento di almeno una delle
seguenti attività
assistenza sociale e socio sanitaria
- assistenza sanitaria
- beneficienza
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Caratteristiche necessarie
Caratteristica saliente è che l'obiettivo statutario preveda espressamente
l'esclusivo perseguimento di finalità e solidarietà sociale, con svolgimento di
attività a favore di terzi e non esclusivamente a favore degli associati
iscritti. Inoltre gli atti istitutivi devono prevedere il divieto di svolgere
attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente
loro connesse, il divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili
e disavanzi di gestione, l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale,
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di
associazione. Sono altresì escluse forme anomale d'iscrizione (tipo iscrizioni
temporanee), il diritto di voto condizionato (ad esclusione dei minorenni), e
l'obbligo di introdurre nella denominazione la sigla Onlus.
Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano
rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di
collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di
controllo, coloro i quali operino su mandato dell'organizzazione.
Attività connessa
Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono
realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della Onlus.
L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non
siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano
superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di
Onlus.
Albo Onlus
Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio, tengono
l'anagrafe unica delle Onlus. Gli organismi che intraprendono le attività sopra
indicate sono tenuti a darne loro comunicazione tramite raccomandata o consegna
diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andranno anche indicate
ogni eventuale variazione successiva. L'iscrizione all'anagrafe unica delle
Onlus è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Agevolazioni fiscali
Con la legge +Dai -Versi si è resa possibile una maggiore deducibilità delle
donazioni effettuate a favore delle organizzazioni noprofit onlus e si è così
favorita l'attività di fundraising.
A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal
proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato
destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di €
70.000.00.
Un motivo in più per donare!