Cos'è una associazione ONLUS

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Definizione

Gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460, introducono una nuova sigla: ONLUS "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".
Sono considerate Onlus le associazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica riconosciuta o meno, i comitati, le fondazioni, le società cooperative di utilità sociale i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che prevedano in maniera direttamente espressa lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività
assistenza sociale e socio sanitaria

- assistenza sanitaria
- beneficienza
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Caratteristiche necessarie

Caratteristica saliente è che l'obiettivo statutario preveda espressamente l'esclusivo perseguimento di finalità e solidarietà sociale, con svolgimento di attività a favore di terzi e non esclusivamente a favore degli associati iscritti. Inoltre gli atti istitutivi devono prevedere il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente loro connesse, il divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili e disavanzi di gestione, l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione. Sono altresì escluse forme anomale d'iscrizione (tipo iscrizioni temporanee), il diritto di voto condizionato (ad esclusione dei minorenni), e l'obbligo di introdurre nella denominazione la sigla Onlus.
Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell'organizzazione.

Attività connessa

Tuttavia, parlando di attività connessa, le stesse finalità si intendono realizzate anche quando alcuni dei beneficiari siano soci della Onlus. L'esercizio di attività connessa è consentito solo nel caso in cui queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i proventi non siano superiori al 66% delle spese complessive, pena la perdita della qualifica di Onlus.

Albo Onlus

Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio, tengono l'anagrafe unica delle Onlus. Gli organismi che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione tramite raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andranno anche indicate ogni eventuale variazione successiva. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Agevolazioni fiscali

Con la legge +Dai -Versi si è resa possibile una maggiore deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni noprofit onlus e si è così favorita l'attività di fundraising.
A partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000.00.

Un motivo in più per donare!